Immagine di testata di Zampa di Cane

 

LEGGI E NORME PER CANI Cani e condominio, legge 220/2012



Il cane nel condominio ha sempre creato dei disagi o problemi con gli altri condòmini. La legge, infatti non è sempre chiara in merito, e i possessori di cani si sono trovati spesso a combattere con la burocrazia per riuscire a venirne a capo.
Grazie agli avvocati che sostengono il nostro sito (www.zampadicane.it), cerchiamo di chiarire cosa sta cambiando in merito alla legge e cosa cambierà nell’immediato futuro, grazie ad una riforma di una legge del 1942 relativa ai condomini. Per tenerti informato sulle leggi e sulle normative italiane sui cani, segui sempre la sezione Norme e leggi per i cani.

La nuova normativa condominiale
Il 20 novembre 2012, al termine di un lunghissimo iter parlamentare di circa 11 anni, è diventato legge il progetto di riforma della normativa condominiale che attendeva un serio e significativo aggiornamento dal 1942. Il nuovo testo, entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 17 dicembre scorso (legge n. 220/2012).
Una normativa vigente da oltre settant’anni cederà il passo a nuove norme che rendono più snelle le decisioni dell’assemblea condominiale.
Moltissime le novità introdotte: dalla valorizzazione degli amministratori più qualificati, alla possibilità di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato fino al divieto di negare l'ingresso ai cani nei condomini o ad altri animali domestici.

I nuovi diritti per i cani nel condominio
Proprio la norma riguardante i nostri amici a quattro zampe, che fanno compagnia a tante famiglie, era una delle più attese: infatti d’ora in poi sarà “vietato vietare” di possedere o portare in casa cani e gatti. (articolo 16 della legge 220/2012)

Tale norma fa proprio l’orientamento dei Giudici di legittimità i quali hanno più volte ribadito come il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non possa essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali (vedi per tutte Cass. Civile, Sez. II 3705/2011 del 15 febbraio 2011 ).

In particolare, l’art. 16 della riforma aggiunge un comma all’articolo 1138 del codice civile, rubricato appunto “regolamenti di condominio”, il quale espressamente stabilisce che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

Se il condominio ha un regolamento che vieta i cani
Quid iuris per quei regolamenti di condominio che già proibiscono la detenzione di animali domestici?
In questo caso, a parere dello scrivente, i regolamenti dovranno essere modificati anche se la commissione Giustizia, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, ha salvaguardato i regolamenti di tipo contrattuale, sottolineando che questi ultimi possono essere modificati, purché gli interessati siano propizi alla correzione.
È bene specificare che i “regolamenti contrattuali” sono quelli approvati da tutti i condomini con l’adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, oppure con una deliberazione assembleare unanime.
Con tale decisione il legislatore ha dimostrato di rispettare i principi di autonomia contrattuale stabiliti dall’art. 1322 del codice civile; in pratica viene consentito ai condomini di deliberare all'unanimità delle limitazioni ai propri diritti dominicali.

Una legge controversa
Non si può fare a meno di ricordare come il testo sia stato sostenuto da tutti gli schieramenti politici, mentre fra le voci fuori dal coro emerge quella dei Veterinari della SIVAE (Società Italiana Veterinari per Animali Esotici - Federata ANMVI), che hanno contestato la terminologia “animale domestico” sulla base del fatto che, paradossalmente, da un lato sarebbe vietabile il criceto, dall’altro ammissibile la capra (!!!).

A detta della SIVAE infatti molte comuni specie non domestiche sono state dimenticate e discriminate per colpa del dichiarato intento, del Legislatore e del Governo, di impedire la detenzione di animali "esotici" d'affezione che nell'immaginario comune sono considerati "pericolosi".

In ogni modo, fermo il fatto che non ci potranno più essere divieti a priori alla presenza di animali domestici in condominio, preme sottolineare come il provvedimento non risolva le infinite questioni che inevitabilmente continueranno a sorgere; sia che la disputa riguardi una semplice fobia o antipatia verso l’animale sia che riguardi questioni relative ai rumori o all’igiene.

In questi casi, naturalmente, occorrerà prestare la massima attenzione alla libertà degli altri condomini al fine di evitare, ad esempio, che il proprio cane sporchi o disturbi durante le ore di quiete (art. 659 c.p. e art. 844 c.c.); inoltre negli spazi comuni, soprattutto in ascensore, sarà bene utilizzare il guinzaglio e, dove previsto a norma di legge, anche la museruola.

Ovviamente tutti i condomini che si riterranno offesi dai comportamenti degli animali avranno sempre la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria, anche se gli orientamenti della giurisprudenza sono sempre più spesso favorevoli al migliore amico dell’uomo.

Nuove sanzioni per chi disturba la quiete
Da ultimo si ricorda che la nuova normativa sul condominio introduce più severità per chi disturba o provoca danni: infatti per chi viola il regolamento condominiale la sanzione aumenta dalle vecchie 100 lire fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, la sanzione può arrivare fino ad euro 800,00.

Per entrare in diretto contatto con gli avvocati, utilizza le apposite email.

Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo mariarosariapalumbo@coenpalandri.it
Avv. Federico Viola federico.viola@coenpalandri.it

 

 


Questo articolo è a titolo informativo. Per qualunque approfondimento rivolgiti ad un medico veterinario e/o ad un addestratore certificato.


Google News Zampadicane.it SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS