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LEGGI E NORME PER CANI Maltrattamento animali: cosa dice la Legge, cosa bisogna fare



 Il reato di "maltrattamento di animali" è disciplinato dall'art. 544-ter c.p., che punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Introdotta dalla l. n. 189/2004 nell'ambito del nuovo Titolo IX Bis, rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" e oggetto di modifiche ad opera della successiva l. n. 201/2010 che ne ha inasprite le pene, la fattispecie de qua si occupa dello stesso delitto precedentemente disciplinato dall'art. 727 c.p. (oggi rubricato "Abbandono di animali"), uscendo però dall'ambito della mera contravvenzione per assurgere a vero e proprio reato, nell'ottica di un riconoscimento sempre più accentuato, in armonia con la ratio della legislazione del 2004 e di quella successiva, di una soggettività dell'animale e della necessità della sua tutela.

Il secondo comma dell'articolo in esame punisce, inoltre, per la prima volta, l'ipotesi del c.d. "reato di doping a danno di animali", con l'intento di reprimere in particolar modo le scommesse clandestine e le competizioni tra animali, disponendo che le stesse pene previste dal primo comma, si applichino "a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi".

L'elemento oggettivo

Muovendosi nella nuova direzione della tutela dei sentimenti dell'uomo verso gli animali quali esseri viventi e non più del mero pregiudizio alla proprietà privata, l'art. 544-ter c.p. punisce chiunque si renda autore di "lesioni" o di "sevizie" ad un animale.
La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato non occorrono lesioni necessariamente fisiche, ma è sufficiente la sofferenza degli animali, poiché la norma mira a tutelarli quali esseri viventi in grado di percepire dolore, anche nel caso di lesioni di tipo ambientale e comportamentale (Cass. n. 46291/2003; Trib. Pen. Torino 25.10.2006).
In merito alla sottoposizione a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale, assume valenza qualsiasi azione caratterizzata da un'evidente e conclamata incompatibilità con il comportamento della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali (Cass. n. 5979/2013).

L'elemento soggettivo

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. si configura "come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, senza necessità" (Cass. n. 24734/2010).
È chiaro che per ravvisarsi maltrattamento non è necessaria l'azione materiale di cagionare lesione ad un animale, ma sia sufficiente lasciarlo soffrire (per mancanza di cure, inedia, ecc.) attraverso condotte omissive consapevoli di tali inflizioni (Cass. n. 46291/2003).
Aldilà del requisito della crudeltà, richiesto per il dolo specifico, riferibile agli atti concreti che infliggono gravi sofferenze fisiche senza giustificati motivi ma dietro la spinta di motivazioni futili o abbiette (Cass. n. 9668/1999; Cass. n. 601/1996), per integrare il reato di maltrattamento è sufficiente anche il dolo generico ricavabile dal secondo requisito soggettivo, ovvero la mancanza di necessità. Per cui, ai fini del reato di cui all'art. 544-ter c.p. può bastare la coscienza e la volontà di causare sofferenze agli animali e l'accettazione di esse (Trib. Pen. Torino 25.10.2006).

Le circostanze aggravanti

Il terzo comma dell'art. 544-ter introduce una speciale circostanza aggravante, la quale prevede, nel caso di morte dell'animale, in seguito alle condotte di maltrattamento disciplinate dal primo comma, che la pena nello stesso prevista sia aumentata della metà.
Risulta chiaro come la morte dell'animale debba essere colposa e non dolosa: una conseguenza non voluta del maltrattamento da parte del soggetto agente; in caso contrario, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art. 544-bis c.p.

Azioni e competenze

Il reato di cui all'art. 544-ter c.p. è perseguibile d'ufficio, pertanto, una volta che l'autorità giudiziaria è venuta conoscenza del fatto riconducibile in astratto a tale tipo di delitto, ha il dovere di procedere autonomamente, con le indagini, anche in assenza di altro impulso da parte di soggetti terzi eventualmente offesi.

La notizia di reato può provenire, su iniziativa e segnalazione, di qualsiasi soggetto, il quale può rivolgersi direttamente all'autorità (tramite denuncia presso qualunque ufficio di polizia giudiziaria: carabinieri, polizia di Stato, corpo forestale, ecc.), tenuta ad intervenire in ordine a un reato a danno degli animali, ovvero avvalendosi delle associazioni animaliste o di enti riconosciuti che, secondo l'art. 7 della l. n. 189/2004 perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge ai sensi dell'art. 91 c.p.p.

Per determinati soggetti che, vengano a conoscenza del reato, durante lo svolgimento delle proprie mansioni (come per esempio i veterinari, liberi professionisti o dipendenti delle aziende sanitarie locali), vige l'obbligo di denunciare il reato alle autorità.
L'organo giudicante competente è il Tribunale penale in composizione monocratica.

studiocataldi.it


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