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LEGGI E NORME PER CANI Tagliare la coda del cane o tagliare le orecchie è reato. Legge 201/2010



Sopratutto nel caso di alcuni cani di razza, si sente parlare del taglio della coda e del taglio dello orecchie. Fino a qualche anno fa era normale vedere alcune razze come i Dobermann senza la coda e con le orecchie tagliate per definire il profilo del cane secondo gli standard richiesti.

 
Ora la legge dice no a questa barbarie e non solo l'Italia ma altri paesi come l'Australia, la Svezia, la Germania, la Grecia, l'Austria, la Norvegia, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, hanno vietato il taglio della coda, il taglio delle orecchie, la recisione delle corde vocali e l'asportazione dei denti e delle unghie se non strettamente necessario ai fini medico-veterinari.
Esistono delle eccezioni a questa normativa. Il riferimento è la legge 201/2010
 
Ce ne parla l'Avvocato Anna Larussa
Avvocato penalista del Foro di Reggio Calbria
Patrocinante in Cassazione
 
Caudotomia e conchectomia integrano reato se non hanno scopo curativo
 
Caudotomia e conchectomia sono rispettivamente il taglio della coda del cane e del padiglione auricolare
.
Se ne sente parlare spesso per l'adeguamento morfologico dei cani a presunti standard di razza. 
 
Ebbene, con tale finalità sono certamente illecite.
Si tratta infatti di interventi chirurgici che possono essere posti in essere, con le cautele e nei termini che vedremo, solo a scopo curativo o comunque preventivo, assumendo in caso contrario, rilevanza penale sub specie di maltrattamenti ex art. 544 ter codice penale (reclusione da tre a diciotto mesi o multa da euro 5.000 ad euro 30.000).
 
Lo Stato italiano ha infatti ratificato, con legge 4 novembre 2010 n. 201, la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, disponendo all'art. 10 un espresso divieto per  
a) il taglio della coda; 
b) il taglio delle orecchie; 
c) la recisione delle corde vocali; 
d) l’asportazione delle unghie e dei denti e, più in generale, per gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi.
 
Il secondo comma della medesima disposizione autorizza eccezioni a tale divieto solamente: 
a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
b) per impedire la riproduzione.
 
Orbene, per quanto concerne le ragioni di medicina veterinaria il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso in data 13 luglio 2011 su richiesta della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ha evidenziato che fra le ragioni di medicina veterinaria, di cui alla norma in questione, rientra solo la caudotomia neonatale preventiva, da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario, esclusivamente nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale, ed infine esclusivamente in alcune razze da ferma, riporto e cerca, elencate nella tabella allegata al parere  (Bracco ungherese a pelo corto, Cane da ferma tedesco a pelo duro, Cane da ferma tedesco a pelo corto, Bracco francese tipo Gascogne e Bracco francese tipo Pirenei, Bracco italiano, Epagneul breton, Grifone a pelo duro, Spinone italiano, Cocker spaniel e Springer spaniel): ciò in quanto tali razze possono essere esposte nell'espletamento dell'attività sportivo venatoria al rischio di lesioni della coda e quindi a possibili problemi sanitari in età adulta, che, ove dovessero richiedere, a fini terapeutici, l'amputazione della coda, presenterebbero maggiore invasività e sarebbero molto dolorose. 
 
Si precisa nel suddetto parere che l'intervento di caudotomia preventiva è consentito pertanto solo per animali il cui proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria (rimanendo illecito in caso diverso) e sempre che il medico veterinario, ne certifichi le ragioni con un documento che dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria dell’animale.
 
Quanto all’eccezione relativa all’interesse di un determinato animale, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, nelle Linee guida per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia in conformità al Codice Deontologico del Medico Veterinario ha previsto che la valutazione del medico veterinario debba essere rigorosa in omaggio al principio bioetico della non maleficenza sì da circoscrivere le ipotesi di caudotomia a quelle situazioni  “rare e straordinarie” in cui la mancata esecuzione potrebbe compromettere la salute dell'animale.
 
E' infatti alla salute dell'animale che deve aver riguardo il Medico veterinario cui spetta anche il compito, come sottolineato nelle Linee guida sopra menzionate, di frenare ogni possibile “abuso o interpretazione estensiva o strumentale delle eccezioni”, a pena di concorrere negli stessi e di commettere anche condotte ulteriori di rilevanza penale (si pensi alla falsità ideologica in certificati ex art. 481 codice penale atteso che è rimesso al Medico di certificare le ragioni dell'intervento chirurgico) e disciplinare.
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